Art. 260

Calendario della procedura di discarico

In vigore dal 18 lug 2018
Calendario della procedura di discarico 1.   Entro il 15 maggio dell’anno n +2, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio n. 2.   Se il termine di cui al paragrafo 1 non può essere rispettato, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei relativi motivi. 3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, la Commissione si adopera per adottare al più presto misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.
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