Art. 258
Relazione annuale della Corte dei conti
In vigore dal 18 lug 2018
Relazione annuale della Corte dei conti
1. Entro il 30 giugno la Corte dei conti trasmette alla Commissione e alle altre istituzioni dell’Unione interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella sua relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni dell’Unione inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.
2. Nella relazione annuale della Corte dei conti figura una valutazione della sana gestione finanziaria.
3. La relazione annuale della Corte dei conti contiene una sezione per ciascuna istituzione dell’Unione e per il fondo comune di copertura. La Corte dei conti può aggiungere le eventuali relazioni di sintesi od osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.
4. Entro il 15 novembre, la Corte dei conti invia alle autorità preposte al discarico e alle altre istituzioni dell’Unione la propria relazione annuale corredata delle risposte delle istituzioni dell’Unione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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