Art. 116

Termini relativi ai pagamenti

In vigore dal 18 lug 2018
Termini relativi ai pagamenti 1.   I pagamenti sono effettuati entro: a) 90 giorni di calendario per gli accordi di contributo, i contratti e le convenzioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall’approvazione di una relazione o di un certificato; b) 60 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall’approvazione di una relazione o di un certificato; c) 30 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione. 2.   Il termine per effettuare il pagamento si intende comprensivo delle operazioni di convalida, di ordinazione e di pagamento delle spese. Esso decorre dalla data di ricezione della richiesta di pagamento. 3.   La richiesta di pagamento è registrata tempestivamente dall’ufficio autorizzato dell’ordinatore responsabile e si considera ricevuta alla data di registrazione. Si considera data di pagamento la data di addebito sul conto dell’istituzione dell’Unione. La richiesta di pagamento riporta i seguenti elementi essenziali: a) gli estremi del creditore; b) l’importo; c) la valuta; d) la data. La mancanza di anche uno solo degli elementi essenziali comporta il rigetto della richiesta di pagamento. Il creditore è informato per iscritto di un rigetto e delle sue motivazioni, tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta di pagamento. 4.   L’ordinatore responsabile può sospendere il termine di pagamento nei seguenti casi: a) l’importo del pagamento richiesto non è dovuto, oppure b) non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati. Se l’ordinatore responsabile viene a conoscenza di informazioni che lo inducono a dubitare dell’ammissibilità delle spese di una richiesta di pagamento, può sospendere il termine per il pagamento al fine di verificare, anche attraverso verifiche sul posto, il carattere ammissibile delle spese. Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni richieste o dei documenti rivisti o dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche necessarie, ivi comprese le verifiche sul posto. Ai creditori interessati sono comunicati per iscritto i motivi della sospensione. 5.   Tranne nel caso degli Stati membri, della BEI e del FEI, alla scadenza dei termini stabiliti al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi, alle seguenti condizioni: a) i tassi d’interesse sono quelli indicati all’, paragrafo 2; b) gli interessi sono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento stabilito al paragrafo 1 fino alla data in cui il pagamento è effettuato. Tuttavia, qualora gli interessi calcolati in conformità del primo comma siano pari o inferiori a 200 EUR, sono versati al creditore soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo. 6.   Ogni istituzione dell’Unione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante il rispetto e la sospensione dei termini stabiliti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. La relazione della Commissione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all’, paragrafo 9.
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