Art. 123

Comitati di controllo dell’audit interno

In vigore dal 18 lug 2018
Comitati di controllo dell’audit interno 1.   Ciascuna istituzione dell’Unione istituisce un comitato di controllo dell’audit interno incaricato di assicurare l’indipendenza del revisore interno, di monitorare la qualità delle attività di audit interno e di garantire che i suoi servizi tengano debitamente conto delle raccomandazioni in materia di audit interno ed esterno e diano loro seguito. 2.   La composizione del comitato di controllo dell’audit interno è decisa da ciascuna istituzione dell’Unione tenendo conto della sua autonomia organizzativa e dell’importanza della consulenza di esperti indipendenti.
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