Art. 121

Responsabilità del revisore interno

In vigore dal 18 lug 2018
Responsabilità del revisore interno La responsabilità del proprio revisore interno in quanto membro del personale può essere chiamata in causa soltanto da ciascuna istituzione dell’Unione, in conformità del presente articolo. Ciascuna istituzione dell’Unione adotta una decisione motivata recante apertura di un’indagine. La decisione è comunicata all’interessato. L’istituzione dell’Unione interessata può incaricare dell’indagine, sotto la propria responsabilità diretta, uno o più funzionari di grado uguale o superiore al membro del personale interessato. Nel corso dell’indagine è sentito l’interessato. La relazione d’indagine è comunicata all’interessato, che è successivamente sentito dall’istituzione dell’Unione interessata sulla relazione medesima. In base alla relazione e all’audizione, l’istituzione dell’Unione interessata adotta una decisione motivata di conclusione della procedura oppure una decisione motivata in conformità degli e dell’allegato IX dello statuto. Le decisioni che prevedono l’applicazione di misure disciplinari o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie sono comunicate all’interessato e trasmesse, per informazione, alle altre istituzioni dell’Unione e alla Corte dei conti. Contro dette decisioni l’interessato può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo le disposizioni dello statuto.
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Responsabilità del revisore interno (Art. 121 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo