Art. 120

Indipendenza del revisore interno

In vigore dal 18 lug 2018
Indipendenza del revisore interno 1.   Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento degli audit. Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall’istituzione dell’Unione interessata in modo da garantire che lo stesso eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità. 2.   Il revisore interno non riceve istruzioni né si vede opporre alcun limite relativamente all’esercizio delle funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del presente regolamento. 3.   Se il revisore interno è un membro del personale, egli esercita le proprie funzioni esclusive di audit in piena indipendenza e assume la propria responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto.
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Indipendenza del revisore interno (Art. 120 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo