Art. 22

Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti

In vigore dal 18 lug 2018
Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e l’, la struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica comporta quanto segue: a) nello stato delle entrate della sezione di ciascuna istituzione dell’Unione, un’apposita linea di bilancio in cui sono registrate tali entrate; b) nello stato delle spese, i commenti, compresi quelli generali, che indicano in quali linee di bilancio registrare gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica che sono rese disponibili. Nel caso di cui al primo comma, lettera a), la linea è compilata con la menzione «per memoria» e le entrate stimate sono indicate a titolo informativo nei commenti. 2.   Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono aperti automaticamente, sia come stanziamenti di impegno sia come stanziamenti di pagamento, quando l’entrata è stata riscossa dall’istituzione dell’Unione, tranne nei seguenti casi: a) nel caso di cui all’, paragrafo 2, lettera a), per i contributi finanziari da parte degli Stati membri e ove l’accordo di contributo sia espresso in euro, gli stanziamenti di impegno possono essere aperti al momento della firma dell’accordo di contributo da parte dello Stato membro; b) nei casi di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e all’, paragrafo 2, lettera g), punti i) e iii), gli stanziamenti di impegno sono aperti a partire dalla previsione di crediti; c) nel caso di cui all’, paragrafo 2, lettera c), l’iscrizione degli importi nello stato delle entrate dà luogo all’apertura, nello stato delle spese, di stanziamenti di impegno e di pagamento. Gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo sono eseguiti conformemente all’. 3.   Le previsioni di crediti di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e g), sono trasmesse al contabile affinché siano registrate.
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Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti (Art. 22 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo