Art. 23

Contributi degli Stati membri a programmi di ricerca

In vigore dal 18 lug 2018
Contributi degli Stati membri a programmi di ricerca 1.   I contributi degli Stati membri al finanziamento di taluni programmi complementari di ricerca, di cui all’ del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, sono versati: a) a concorrenza dei sette dodicesimi dell’importo iscritto in bilancio, entro il 31 gennaio dell’esercizio in corso; b) a concorrenza dei restanti cinque dodicesimi, entro il 15 luglio dell’esercizio in corso. 2.   Quando il bilancio non è approvato definitivamente prima dell’inizio dell’esercizio, i contributi previsti al paragrafo 1 sono versati sulla base dell’importo iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente. 3.   Qualsiasi contributo o qualsiasi pagamento supplementare dovuto dagli Stati membri a titolo del bilancio deve essere iscritto nel conto o nei conti della Commissione nei 30 giorni di calendario che seguono la richiesta di fondi. 4.   I pagamenti effettuati sono iscritti nel conto previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e sono soggetti alle condizioni enunciate dal medesimo.
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Contributi degli Stati membri a programmi di ricerca (Art. 23 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo