Art. 25

Atti di liberalità

In vigore dal 18 lug 2018
Atti di liberalità 1.   Le istituzioni dell’Unione possono accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell’Unione, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati. 2.   L’accettazione di una liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportante oneri finanziari, compresi i costi correlati all’accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata, è soggetta all’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro due mesi dal ricevimento di una domanda per tale autorizzazione da parte delle istituzioni dell’Unione interessate. Se entro questo termine non è formulata alcuna obiezione, le istituzioni dell’Unione interessate deliberano in via definitiva sull’accettazione della donazione. Nella loro richiesta al Parlamento europeo e al Consiglio, le istituzioni dell’Unione interessate illustrano gli oneri finanziari correlati all’accettazione di liberalità a favore dell’Unione.
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Atti di liberalità (Art. 25 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo