Art. 26
Sponsorizzazione da parte di imprese
In vigore dal 18 lug 2018
Sponsorizzazione da parte di imprese
1. Per «sponsorizzazione da parte di imprese» si intende un accordo mediante il quale una persona giuridica fornisce un sostegno in natura a una manifestazione o un’attività a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese.
2. Sulla base di regole interne specifiche, che sono pubblicate sui rispettivi siti web, le istituzioni e gli organismi dell’Unione possono, in via straordinaria, accettare le sponsorizzazioni da parte di imprese, a condizione che:
a)
siano debitamente rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza in tutte le fasi della procedura di accettazione della sponsorizzazione da parte di imprese;
b)
contribuiscano all’immagine positiva dell’Unione e siano direttamente collegate all’obiettivo primario della manifestazione o dell’attività;
c)
non generino conflitti d’interessi e non riguardino eventi di natura esclusivamente sociale;
d)
l’evento o l’attività non siano finanziati esclusivamente mediante la sponsorizzazione da parte di imprese;
e)
il servizio fornito per la sponsorizzazione da parte di imprese si limiti alla visibilità pubblica del marchio o del nome dello sponsor;
f)
al momento della procedura di sponsorizzazione, lo sponsor non si trovi in una delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, né sia registrato come escluso nella banca dati di cui all’, paragrafo 1.
3. Se il valore della sponsorizzazione da parte di imprese è superiore a 5 000 EUR lo sponsor è inserito in un registro pubblico che comprende informazioni sul tipo di evento o attività sponsorizzata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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