Art. 141
Rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione
In vigore dal 18 lug 2018
Rigetto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione
1. Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore responsabile respinge un partecipante che:
a)
si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’;
b)
abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
c)
abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.
L’ordinatore responsabile comunica agli altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione le informazioni pertinenti scambiate nell’ambito del coinvolgimento del partecipante nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui al primo comma, lettera c), od ottenute a seguito di tale coinvolgimento. Prima di tale rigetto, al partecipante è offerta la possibilità di dimostrare che il suo coinvolgimento nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione non viola il principio della parità di trattamento.
2. L’, paragrafo 1, si applica a meno che il rigetto sia stato motivato, conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, da una decisione di esclusione adottata nei confronti del partecipante in seguito all’esame delle sue osservazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-141