Art. 140
Pubblicazione dell’esclusione e delle sanzioni pecuniarie
In vigore dal 18 lug 2018
Pubblicazione dell’esclusione e delle sanzioni pecuniarie
1. Per rafforzare, se necessario, l’effetto deterrente dell’esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito web, fatta salva la decisione dell’ordinatore responsabile, le seguenti informazioni relative all’esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettere da c) a h):
a)
il nome della persona o dell’entità di cui all’, paragrafo 2, di cui trattasi;
b)
la situazione di esclusione;
c)
la durata dell’esclusione e/o l’importo della sanzione pecuniaria.
Qualora la decisione sull’esclusione e/o sulla sanzione pecuniaria sia stata adottata in base alla qualificazione preliminare di cui all’, paragrafo 2, la pubblicazione indica che non vi è sentenza definitiva o, se del caso, decisione amministrativa definitiva. In tali casi, le informazioni relative a eventuali ricorsi, al loro stato e al loro esito, così come qualsiasi decisione riveduta dell’ordinatore responsabile, sono pubblicate senza indugio. Qualora sia stata irrogata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione indica altresì se la sanzione è stata pagata.
La decisione di pubblicare le informazioni è adottata dall’ordinatore responsabile a seguito della pertinente sentenza definitiva o, se del caso, della decisione amministrativa definitiva o a seguito della raccomandazione del comitato di cui all’, secondo il caso. Tale decisione diviene efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla persona o all’entità di cui all’, paragrafo 2, di cui trattasi.
Le informazioni pubblicate sono rimosse non appena termina l’esclusione. In caso di sanzione pecuniaria, la pubblicazione è rimossa sei mesi dopo il pagamento di tale sanzione.
In ordine ai dati personali, l’ordinatore responsabile informa conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 la persona o l’entità di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento di cui trattasi in merito ai diritti ad essa conferiti dalle norme applicabili sulla protezione dei dati personali e alle procedure di cui dispone per esercitarli.
2. In nessuno dei seguenti casi possono essere pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a)
qualora occorra garantire la riservatezza di un’indagine o di un procedimento giudiziario nazionale;
b)
qualora la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alla persona o all’entità di cui all’, paragrafo 2, di cui trattasi o sia altrimenti sproporzionata, in base ai criteri di proporzionalità di cui all’, paragrafo 3, e con riguardo all’importo della sanzione pecuniaria;
c)
qualora siano interessate persone fisiche, a meno che la pubblicazione dei dati personali sia giustificata da circostanze eccezionali, fra l’altro, dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione. In tali casi, la decisione di pubblicare le informazioni tiene debitamente conto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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