Art. 142
Sistema di individuazione precoce e di esclusione
In vigore dal 18 lug 2018
Sistema di individuazione precoce e di esclusione
1. Le informazioni scambiate nell’ambito del sistema di individuazione precoce e di esclusione di cui all’ sono centralizzate in una banca dati creata dalla Commissione («banca dati») e sono gestite nel rispetto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Le informazioni relative ai casi di individuazione precoce, di esclusione e/o di sanzione pecuniaria sono registrate nella banca dati dall’ordinatore responsabile previa comunicazione alla persona o entità di cui all’, paragrafo 2, di cui trattasi. Tale comunicazione può essere differita in circostanze eccezionali, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un’indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, fino a che tali motivi preminenti e legittimi a tutela della riservatezza non vengano meno.
In conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione su richiesta informa la persona o entità soggetta al sistema di individuazione precoce e di esclusione, di cui all’, paragrafo 2, in merito ai dati conservati nella banca dati relativi a tale persona o entità.
Le informazioni contenute nella banca dati sono aggiornate, se del caso, in seguito a rettifica, cancellazione o modifica dei dati. Tali informazioni sono pubblicate soltanto a norma dell’.
2. Il sistema di individuazione precoce e di esclusione si basa sui fatti e sulle risultanze di cui all’, paragrafo 2, quarto comma, nonché sulla trasmissione di informazioni alla Commissione, da parte in particolare:
a)
dell’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 o dell’OLAF, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, ove un’indagine portata a termine o in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure o azioni precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nel debito rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;
b)
di un ordinatore della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione o di un’agenzia esecutiva;
c)
di un’istituzione dell’Unione, di un ufficio europeo, di un’agenzia diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente paragrafo, o di un organismo o di una persona incaricata dell’attuazione delle azioni PESC;
d)
delle entità che eseguono il bilancio conformemente all’, nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito, ove la trasmissione di informazioni sia richiesta dalla normativa settoriale;
e)
delle persone o entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito.
3. A eccezione dei casi in cui le informazioni devono essere comunicate in conformità della normativa settoriale, le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2 del presente articolo comprendono:
a)
gli estremi dell’entità o della persona di cui trattasi;
b)
una sintesi dei rischi individuati o dei fatti in questione;
c)
ogni informazione che possa essere d’ausilio all’ordinatore nell’esecuzione della verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo o nell’adozione di una decisione di esclusione di cui all’, paragrafo 1 o 2, o di una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria di cui all’;
d)
se del caso, informazioni su eventuali misure particolari necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, comprese misure per la salvaguardia degli elementi di prova a tutela dell’indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.
4. La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui al paragrafo 3 ai propri ordinatori e a quelli delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni dell’Unione, organismi dell’Unione, uffici europei e agenzie tramite la banca dati di cui al paragrafo 1, al fine di consentire loro di eseguire le necessarie verifiche in relazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in corso e agli impegni giuridici in vigore.
Nell’eseguire tali verifiche l’ordinatore responsabile esercita i suoi poteri di cui all’, nel rispetto dei termini e delle condizioni della procedura di aggiudicazione o di attribuzione e degli impegni giuridici.
Il periodo di conservazione delle informazioni relative ai casi di individuazione precoce trasmesse a norma del paragrafo 3 del presente articolo non è superiore a un anno. Se, durante tale periodo, l’ordinatore responsabile richiede al comitato di formulare una raccomandazione in un caso di esclusione o di sanzioni pecuniarie, il periodo di conservazione può essere prorogato fino a quando l’ordinatore responsabile non ha adottato una decisione.
5. A tutte le persone ed entità coinvolte nell’esecuzione del bilancio conformemente all’ la Commissione garantisce l’accesso alle informazioni relative alle decisioni di esclusione a norma dell’ per consentire loro di verificare se il sistema segnali un’esclusione, al fine di prendere tali informazioni in considerazione, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l’aggiudicazione di contratti nell’esecuzione del bilancio.
6. Nell’ambito della relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 325, paragrafo 5, TFUE, la Commissione fornisce informazioni aggregate sulle decisioni adottate dagli ordinatori ai sensi degli articoli da 135 a 142 del presente regolamento. Tale relazione fornisce inoltre ulteriori informazioni in merito alle decisioni adottate dagli ordinatori ai sensi dell’, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del presente regolamento e dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, e alle decisioni degli ordinatori di discostarsi dalla raccomandazione del comitato ai sensi dell’, paragrafo 6, terzo comma, del presente regolamento.
Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono fornite nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e, in particolare, non consentono l’identificazione della persona o dell’entità interessata, ai sensi dell’, paragrafo 2, di cui trattasi.
Storico versioni
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