Art. 138
Sanzioni pecuniarie
In vigore dal 18 lug 2018
Sanzioni pecuniarie
1. Per garantire un effetto deterrente, l’ordinatore responsabile può, tenendo conto se del caso della raccomandazione del comitato di cui all’, irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario con cui è stato assunto un impegno giuridico e che si trovi in una situazione di esclusione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), d), e) o f).
Per quanto riguarda le situazioni di esclusione di cui all’, paragrafo 1, lettere da c) a f), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in alternativa a una decisione di escludere un destinatario, qualora tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui all’, paragrafo 3.
Per quanto riguarda le situazioni di esclusione di cui all’, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in aggiunta a un’esclusione se ciò è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, a causa della condotta sistematica e ricorrente assunta dal destinatario nell’intento di ottenere indebitamente fondi dell’Unione.
Fatti salvi il primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo, non è irrogata una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario che abbia comunicato, conformemente all’, di trovarsi in una situazione di esclusione.
2. L’importo della sanzione pecuniaria non supera il 10 % del valore complessivo dell’impegno giuridico. Nel caso di una convenzione di sovvenzione stipulata con più beneficiari, la sanzione pecuniaria non supera il 10 % dell’importo della sovvenzione cui il beneficiario interessato ha diritto conformemente alla convenzione di sovvenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-138