Art. 135

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso l’individuazione dei rischi, l’esclusione e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie

In vigore dal 18 lug 2018
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso l’individuazione dei rischi, l’esclusione e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie 1.   Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce e di esclusione. Tale sistema mira a facilitare: a) l’individuazione precoce delle persone o entità di cui al paragrafo 2 che rappresentano un rischio per gli interessi finanziari dell’Unione; b) l’esclusione delle persone o entità di cui al paragrafo 2 che si trovano in una delle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all’, paragrafo 1; c) l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario a norma dell’. 2.   Il sistema di individuazione precoce e di esclusione si applica: a) ai partecipanti e ai destinatari; b) alle entità sulla cui capacità il candidato o l’offerente intende fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente; c) a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell’Unione in caso di esecuzione del bilancio a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell’, paragrafo 4, sulla base delle informazioni comunicate conformemente all’, paragrafo 6; d) a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell’Unione a titolo degli strumenti finanziari attuati in via eccezionale conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a); e) ai partecipanti o ai destinatari su cui le entità che eseguono il bilancio conformemente all’ hanno fornito informazioni, trasmesse dagli Stati membri in conformità della normativa settoriale, conformemente all’, paragrafo 2, lettera d); f) agli sponsor di cui all’. 3.   La decisione di registrare le informazioni relative a un’individuazione precoce dei rischi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, di escludere persone o entità di cui al paragrafo 2 e/o di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario è adottata dall’ordinatore responsabile. Le informazioni relative a tali decisioni sono registrate nella banca dati di cui all’, paragrafo 1. Se tali decisioni sono adottate a norma dell’, paragrafo 4, le informazioni registrate nella banca dati comprendono anche le informazioni relative alle persone di cui al detto paragrafo. 4.   La decisione di escludere persone o entità di cui al paragrafo 2 del presente articolo o di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario si basa su una sentenza definitiva o, nelle situazioni che danno luogo a esclusione di cui all’, paragrafo 1, su una decisione amministrativa definitiva, oppure su una qualificazione giuridica preliminare da parte del comitato di cui all’, nelle situazioni di cui all’, paragrafo 2, al fine di garantire una valutazione centralizzata di dette situazioni. Nei casi di cui all’, paragrafo 1, l’ordinatore responsabile dispone il rigetto di un partecipante nell’ambito di una determinata procedura di aggiudicazione o di attribuzione. Fatto salvo l’, paragrafo 5, l’ordinatore responsabile può adottare una decisione di esclusione di un partecipante o destinatario e/o di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario e una decisione di pubblicare le relative informazioni, sulla base di una qualificazione giuridica preliminare di cui all’, paragrafo 2, solo dopo aver ottenuto una raccomandazione dal comitato di cui all’.
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