Art. 137
Dichiarazione e prova dell’assenza di una situazione di esclusione
In vigore dal 18 lug 2018
Dichiarazione e prova dell’assenza di una situazione di esclusione
1. I partecipanti dichiarano se si trovano in una delle situazioni di cui agli , paragrafo 1, e 141, paragrafo 1, e, se del caso, se hanno adottato le misure correttive di cui all’, paragrafo 6, primo comma, lettera a).
I partecipanti dichiarano inoltre se le seguenti persone o entità si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’, paragrafo 1, lettere da c) a h):
a)
persone fisiche o giuridiche che sono membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante;
b)
titolari effettivi, di cui all’, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849, del partecipante.
Il partecipante o il destinatario informa senza indugio l’ordinatore responsabile di qualsiasi cambiamento intervenuto nelle situazioni dichiarate.
Ove opportuno, il candidato od offerente fornisce le stesse dichiarazioni di cui al primo e secondo comma firmate da un subappaltatore o da qualsiasi altra entità sulla cui capacità intende fare affidamento, secondo il caso.
L’ordinatore responsabile non richiede le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma se tali dichiarazioni sono già state presentate in occasione di un’altra procedura di aggiudicazione o di attribuzione, purché la situazione non sia cambiata e non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione delle dichiarazioni.
L’ordinatore responsabile può rinunciare alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma per i contratti di valore molto modesto, non superiore all’importo di cui al punto 14.4 dell’allegato I.
2. Se l’ordinatore responsabile lo richiede e qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, il partecipante, il subappaltatore o l’entità sulla cui capacità il candidato od offerente intende fare affidamento forniscono:
a)
adeguata prova che non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’, paragrafo 1;
b)
informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che sono membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante, comprese le persone e le entità che sono parte dell’assetto proprietario e di controllo e i titolari effettivi, e adeguata prova che nessuna di tali persone si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’, paragrafo 1, lettere da c) a f);
c)
adeguata prova che le persone fisiche o giuridiche che si assumono la responsabilità illimitata dei debiti di tale partecipante non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’, paragrafo 1, lettera a) o b).
3. Se del caso e in conformità del diritto nazionale, come prova appropriata del fatto che un partecipante o un’entità di cui al paragrafo 2 non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), l’ordinatore responsabile può accettare un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in cui il partecipante o l’entità sono stabiliti, da cui risulti che tali prescrizioni sono soddisfatte.
Come prova appropriata del fatto che un partecipante o un’entità di cui al paragrafo 2 non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), l’ordinatore responsabile può accettare un certificato rilasciato di recente dalla competente autorità dello Stato in cui il partecipante o l’entità sono stabiliti. Se il paese in cui è stabilito non rilascia questi tipi di certificato, il partecipante può presentare una dichiarazione giurata resa dinanzi a un’autorità giudiziaria o a un notaio o, in mancanza di questa, una dichiarazione solenne pronunciata dinanzi a un’autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato del paese in cui è stabilito.
4. L’ordinatore responsabile esenta un partecipante o un’entità di cui al paragrafo 2 dall’obbligo di presentare le prove documentali di cui ai paragrafi 2 e 3:
a)
se può accedere a tali prove gratuitamente in una banca dati nazionale;
b)
se tali prove gli sono già state presentate ai fini di un’altra procedura, purché la documentazione presentata sia ancora valida e non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione dei documenti;
c)
se riconosce che sussiste l’impossibilità materiale di fornire tali prove.
5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano alle persone e alle entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), né agli organismi dell’Unione di cui agli .
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, e in mancanza di norme e procedure del tutto equivalenti a quelle di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera d), i destinatari finali e gli intermediari forniscono alla persona o all’entità che esegue i fondi dell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), un’autocertificazione firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a d), g) e h), o all’, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), né in una situazione ritenuta a queste equivalente in seguito alla valutazione svolta conformemente all’, paragrafo 4.
Nei casi in cui gli strumenti finanziari sono eccezionalmente attuati in conformità dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), i destinatari finali forniscono agli intermediari finanziari un’autocertificazione firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a d), g) e h), o all’, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).
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