Art. 143
Istanza
In vigore dal 18 lug 2018
Istanza
1. Un comitato si riunisce su richiesta di un ordinatore dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’organismo o della persona incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC, a norma del titolo V del TUE.
2. Il comitato si compone di:
a)
un presidente permanente di alto livello e indipendente nominato dalla Commissione;
b)
due rappresentanti permanenti della Commissione in quanto proprietaria del sistema di individuazione precoce e di esclusione, che esprimono una posizione congiunta; e
c)
un rappresentante dell’ordinatore richiedente.
La composizione del comitato è tale da garantire le competenze giuridiche e tecniche appropriate. Il comitato è assistito da un segretariato permanente, fornito dalla Commissione, il quale garantisce la gestione corrente del comitato.
3. Il presidente del comitato è scelto tra gli ex membri della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte dei conti o gli ex funzionari che hanno ricoperto almeno la qualifica di direttore generale in un’istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione. È selezionato in funzione delle sue qualità personali e professionali, deve possedere una vasta esperienza in materia giuridica e finanziaria e dare prova di competenza, indipendenza e integrità. Il suo mandato ha durata quinquennale e non è rinnovabile. Il presidente è nominato con la qualifica di consigliere speciale ai sensi dell’ del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Il presidente presiede tutte le sessioni del comitato ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Non deve sussistere conflitto d’interessi tra le sue funzioni di presidente e altri eventuali incarichi ufficiali.
4. La Commissione adotta il regolamento interno del comitato.
5. Il comitato garantisce il diritto della persona o dell’entità di cui all’, paragrafo 2, di cui trattasi di presentare osservazioni sui fatti o sulle risultanze di cui all’, paragrafo 2, e sulla qualificazione giuridica preliminare prima di adottare le sue raccomandazioni. Il diritto di presentare osservazioni può essere differito in circostanze eccezionali, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un’indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, fino quando tali motivi legittimi non vengano meno.
6. La raccomandazione del comitato di escludere e/o irrogare una sanzione pecuniaria contiene, se del caso, i seguenti elementi:
a)
i fatti o le risultanze di cui all’, paragrafo 2, e la loro qualificazione giuridica preliminare;
b)
una valutazione della necessità di irrogare una sanzione pecuniaria e il relativo importo;
c)
una valutazione della necessità di escludere la persona o l’entità di cui all’, paragrafo 2, e, in tal caso, la durata proposta di tale esclusione;
d)
una valutazione della necessità di pubblicare le informazioni relative alla persona o all’entità di cui all’, paragrafo 2, oggetto dell’esclusione e/o della sanzione pecuniaria;
e)
una valutazione delle eventuali misure correttive adottate dalla persona o dall’entità di cui all’, paragrafo 2.
Qualora preveda di adottare una decisione più severa di quella che è stata raccomandata dal comitato, l’ordinatore responsabile provvede affinché siffatta decisione sia adottata nel debito rispetto del diritto di essere ascoltati e delle norme sulla protezione dei dati personali.
Qualora decida di discostarsi dalla raccomandazione del comitato, l’ordinatore responsabile motiva la sua decisione al comitato.
7. Il comitato rivede la propria raccomandazione durante il periodo di esclusione su richiesta dell’ordinatore responsabile nei casi di cui all’, paragrafo 8, o in seguito alla comunicazione di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva in cui sono stabiliti i motivi dell’esclusione nei casi in cui tale sentenza o decisione non fissi la durata dell’esclusione di cui all’, paragrafo 2, secondo comma.
8. Il comitato notifica senza indugio all’ordinatore richiedente la propria raccomandazione riveduta e, a seguito della comunicazione, l’ordinatore rivede la propria decisione.
9. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per rivedere una decisione con la quale l’ordinatore esclude una persona o un’entità di cui all’, paragrafo 2, e/o irroga una sanzione pecuniaria a un destinatario, anche annullando l’esclusione o riducendone o aumentandone la durata e/o annullando, riducendo o aumentando la sanzione pecuniaria irrogata. L’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 non si applica qualora la decisione dell’ordinatore di esclusione o di irrogazione di una sanzione pecuniaria sia adottata sulla base di una raccomandazione del comitato.
Storico versioni
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