Art. 139
Durata dell’esclusione e termine di prescrizione
In vigore dal 18 lug 2018
Durata dell’esclusione e termine di prescrizione
1. La durata dell’esclusione non è superiore a nessuno dei seguenti periodi:
a)
l’eventuale periodo stabilito dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva di uno Stato membro;
b)
in mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva:
i)
cinque anni, nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettera d);
ii)
tre anni, nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettere c), e da e) a h).
Una persona o entità di cui all’, paragrafo 2, è esclusa fintantoché si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b).
2. Il termine di prescrizione per l’esclusione di una persona o entità di cui all’, paragrafo 2 e/o per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti è di cinque anni a decorrere da una delle date seguenti:
a)
la data della condotta che ha determinato l’esclusione o, in caso di atti continui o ripetuti, la data alla quale la condotta è cessata, nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a e), g) e h);
b)
la data della sentenza definitiva di un organo giurisdizionale nazionale o della decisione amministrativa definitiva nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h).
Il termine di prescrizione è interrotto da un atto di un’autorità nazionale, della Commissione, dell’OLAF, dell’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, del comitato di cui all’ del presente regolamento o di qualsiasi entità che partecipa all’esecuzione del bilancio, se tale atto è comunicato alla persona o entità di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e riguarda indagini o procedimenti giudiziari. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo all’interruzione.
Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento si applica il termine di prescrizione per l’esclusione di una persona o entità di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e/o per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario di cui all’ del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
Qualora la condotta della persona o entità di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento di cui trattasi rientri in più di uno dei motivi elencati all’, paragrafo 1, del presente regolamento, si applica il termine di prescrizione previsto per il motivo più grave.
Storico versioni
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