Art. 28

Disposizioni generali

In vigore dal 18 lug 2018
Disposizioni generali 1.   Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli. I capitoli sono suddivisi in articoli e in voci. 2.   La Commissione e le altre istituzioni dell’Unione possono procedere a storni di stanziamenti all’interno del bilancio alle condizioni specifiche stabilite agli articoli da 29 a 32. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o che recano la menzione «per memoria». I limiti di cui agli sono calcolati al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi. L’importo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di cui agli è la somma degli storni da effettuare sulla linea di bilancio dalla quale si procede agli storni stessi, previa correzione per storni effettuati in precedenza. Non si prende in considerazione l’importo degli storni effettuati autonomamente dalla Commissione o da altre istituzioni dell’Unione interessate senza una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. Le proposte di storno e tutte le informazioni destinate al Parlamento europeo e al Consiglio relative agli storni effettuati a norma degli sono corredate di documenti giustificativi adeguati e dettagliati dai quali risultino le informazioni più recenti disponibili sull’esecuzione degli stanziamenti e sul fabbisogno previsto sino a fine esercizio, sia per le linee di bilancio da rafforzare sia per quelle dalle quali provengono gli stanziamenti.
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Disposizioni generali (Art. 28 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo