Art. 30

Storni a opera della Commissione

In vigore dal 18 lug 2018
Storni a opera della Commissione 1.   La Commissione può procedere autonomamente, all’interno della propria sezione di bilancio: a) a storni di stanziamenti all’interno di ciascun capitolo; b) con riguardo alle spese per il personale e per l’amministrazione comuni a diversi titoli, a storni di stanziamenti da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno e fino a un massimo del 30 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio verso la quale è effettuato lo storno; c) con riguardo alle spese operative, a storni di stanziamenti tra capitoli all’interno dello stesso titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno; d) con riguardo agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico eseguiti dal JRC, all’interno del titolo del bilancio relativo al settore «Ricerca diretta», a storni di stanziamenti fra capitoli fino a un massimo del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio dalla quale si procede allo storno; e) con riguardo alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, a storni di stanziamenti operativi da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini; f) con riguardo alle spese operative dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente, tranne che per il FEAGA, a storni di stanziamenti da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo conformemente al regolamento istitutivo del fondo interessato o che costituiscano spese di assistenza tecnica; g) a storni di stanziamenti dalla voce di bilancio di una garanzia di bilancio verso la voce di bilancio di un’altra garanzia di bilancio, nei casi eccezionali in cui le risorse accantonate nel fondo comune di copertura di quest’ultima siano insufficienti per l’attivazione di una garanzia e fatto salvo il successivo ripristino dell’importo stornato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4. Le spese di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo coprono, per ciascun settore, le voci di cui all’, paragrafo 4. Quando procede a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del primo comma dopo il 31 dicembre, la Commissione adotta la decisione entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni. Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio formula obiezioni debitamente giustificate, si applica la procedura di cui all’. In deroga al quarto comma, la Commissione può, negli ultimi due mesi dell’esercizio, trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, per il personale esterno e per altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5 % degli stanziamenti per quell’esercizio. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni. 2.   La Commissione può decidere di procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, ai seguenti storni di stanziamenti da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio: a) storni di stanziamenti dal titolo «stanziamenti accantonati» di cui all’ del presente regolamento, ove l’unica condizione per sciogliere la riserva è l’adozione di un atto di base a norma dell’articolo 294 TFUE; b) in casi eccezionali debitamente giustificati, quali catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1o dicembre dell’esercizio, storni di stanziamenti non utilizzati di detto esercizio ancora disponibili dai titoli della rubrica del quadro finanziario pluriennale relativa all’azione esterna dell’Unione ai titoli riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi e operazioni di aiuto umanitario.
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