Art. 212
Fondo comune di copertura
In vigore dal 18 lug 2018
Fondo comune di copertura
1. Gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria sono depositati in un fondo comune di copertura.
Entro il 30 giugno 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo comune di copertura alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione patrimoniale, tra cui le infrastrutture tecniche, di un confronto dei costi dei servizi forniti, della struttura istituzionale, della comunicazione di informazioni, della performance, della rendicontabilità e delle competenze della Commissione e della BEI, nonché degli altri mandati di gestione patrimoniale per il bilancio. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
2. I profitti o le perdite globali derivanti dall’investimento delle risorse detenute nel fondo comune di copertura sono ripartiti proporzionalmente tra i rispettivi strumenti finanziari, garanzie di bilancio o assistenza finanziaria.
Il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura tiene un importo minimo di risorse del fondo in denaro contante o equivalenti di liquidità in conformità delle norme prudenziali e delle previsioni di pagamento fornite dagli ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell’assistenza finanziaria.
Il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura può sottoscrivere contratti di vendita con patto di opzione, garantiti dalle risorse del fondo comune di copertura, per effettuare versamenti dal fondo se tale procedura può essere ragionevolmente considerata più vantaggiosa per il bilancio rispetto alla cessione di risorse nell’arco temporale della richiesta di pagamento. La durata o il periodo di rinnovo dei contratti di vendita con patto di opzione collegati a un pagamento sono limitati alla durata minima necessaria per minimizzare la perdita per il bilancio.
3. A norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell’, paragrafi 1 e 2, il contabile stabilisce le procedure applicabili alle operazioni in entrate e in spese e, d’accordo con il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura, alle attività e passività connesse al fondo comune di copertura.
4. Nei casi eccezionali in cui ha effettuato uno storno di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera g), la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e propone urgentemente le misure necessarie per ripristinare la voce di bilancio della garanzia da cui è stato effettuato lo storno, nel pieno rispetto dei massimali di cui al regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-212