Art. 211

Copertura delle passività finanziarie

In vigore dal 18 lug 2018
Copertura delle passività finanziarie 1.   Per le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria ai paesi terzi un atto di base fissa un tasso di copertura in percentuale dell’importo della passività finanziaria autorizzata. Tale importo esclude i contributi di cui all’, paragrafo 2. L’atto di base stabilisce che il tasso di copertura sia rivisto con cadenza almeno triennale. 2.   Il tasso di copertura è fissato sulla scorta di una valutazione qualitativa e quantitativa dei rischi finanziari derivanti da una garanzia di bilancio o dall’assistenza finanziaria a un paese terzo, che la Commissione effettua conformemente al principio di prudenza, ossia senza sovrastimare attività e profitti né sottostimare passività e perdite. Salvo diversamente specificato nell’atto di base che istituisce la garanzia di bilancio o l’assistenza finanziaria a un paese terzo, il tasso di copertura si basa sulla copertura globale necessaria in anticipo per coprire le perdite nette attese, oltre a un’adeguata riserva di sicurezza. Fatti salvi i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, la copertura globale è costituita per il periodo di tempo previsto nella pertinente scheda finanziaria di cui all’. 3.   Per uno strumento finanziario è prevista, se del caso, la copertura per rispondere a pagamenti futuri relativi a un impegno di bilancio dello strumento finanziario in questione. 4.   Confluiscono nella copertura le seguenti risorse: a) i contributi provenienti dal bilancio, nel pieno rispetto del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale e previo esame delle possibilità di riassegnazioni; b) gli utili sugli investimenti di risorse detenute nel fondo comune di copertura; c) gli importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita nell’accordo di garanzia o di prestito; d) le entrate e ogni altro pagamento ricevuto dall’Unione in conformità dell’accordo di garanzia o di prestito; e) se del caso, i contributi in denaro contante degli Stati membri e di terzi ai sensi dell’, paragrafo 2. Per il calcolo della copertura risultante dal tasso di copertura di cui al paragrafo 1 si tiene conto solamente delle risorse di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo. 5.   La copertura è utilizzata per i seguenti pagamenti: a) attivazione della garanzia di bilancio; b) obbligazioni di pagamento relative a un impegno di bilancio per uno strumento finanziario; c) obbligazioni finanziarie derivanti dall’assunzione di prestiti ai sensi dell’, paragrafo 1; d) se del caso, altre spese connesse all’attuazione degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio e dell’assistenza finanziaria ai paesi terzi. 6.   Allorché il finanziamento fornito tramite la garanzia di bilancio supera l’importo della copertura risultante dal tasso di copertura di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b), c) e d), del presente articolo connesse a tale garanzia sono utilizzate nei limiti del periodo ammissibile previsto nell’atto di base, ma non oltre la fase di costituzione della copertura, fatto salvo l’, paragrafo 4, per ripristinare la garanzia di bilancio all’ammontare iniziale. 7.   La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e può proporre idonee misure di ricostituzione o un aumento del tasso di copertura nei seguenti casi: a) se, in conseguenza dell’attivazione della garanzia di bilancio, i relativi accantonamenti scendono al di sotto del 50 % del tasso di copertura di cui al paragrafo 1, e ancora al di sotto del 30 % di detto tasso di copertura, oppure se una valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione fa ritenere che essi possano scendere al di sotto di una di tali percentuali nell’arco di un anno; b) se un paese che beneficia dell’assistenza finanziaria dell’Unione non è in grado di pagare alla scadenza.
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Copertura delle passività finanziarie (Art. 211 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo