Art. 220

Norme e attuazione

In vigore dal 18 lug 2018
Norme e attuazione 1.   L’assistenza finanziaria dell’Unione a Stati membri o paesi terzi è fornita a condizioni predefinite e assume la forma di un prestito o di una linea di credito o di un altro strumento ritenuto idoneo a garantire l’efficacia del sostegno. A tal fine, il pertinente atto di base conferisce alla Commissione il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie. 2.   L’assunzione e l’erogazione di prestiti non comportano a carico dell’Unione cambiamenti di scadenza né la espongono a rischi di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali. 3.   L’assistenza finanziaria è erogata in euro, tranne in casi debitamente giustificati. 4.   L’assistenza finanziaria è attuata direttamente dalla Commissione. 5.   La Commissione sottoscrive con il paese beneficiario un accordo contenente disposizioni che: a) assicurano che il paese beneficiario verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente in conformità delle condizioni predefinite, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi a titolo di assistenza finanziaria che siano stati oggetto di appropriazione indebita; b) assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione; c) autorizzano espressamente la Commissione, l’OLAF e la Corte dei conti a esercitare i loro diritti conformemente all’; d) assicurano che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza finanziaria, il paese beneficiario è stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; e) assicurano che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione all’assistenza finanziaria siano a carico del paese beneficiario. 6.   Ove possibile, la Commissione eroga il prestito a rate, purché siano rispettate le condizioni cui è subordinata l’assistenza finanziaria. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l’erogazione dell’assistenza finanziaria. 7.   I fondi raccolti ma non ancora erogati non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla prestazione di assistenza finanziaria al paese beneficiario. A norma dell’, paragrafi 1 e 2, il contabile stabilisce le procedure per la custodia dei fondi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-220

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo