Art. 219
Attuazione delle garanzie di bilancio
In vigore dal 18 lug 2018
Attuazione delle garanzie di bilancio
1. Le garanzie di bilancio sono irrevocabili, incondizionate e su richiesta per le tipologie di operazioni coperte.
2. Le garanzie di bilancio sono attuate a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o, in casi eccezionali, a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
3. La garanzia di bilancio copre soltanto le operazioni di finanziamento e investimento che soddisfano le condizioni stabilite all’, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d).
4. Le controparti contribuiscono con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
5. La Commissione sottoscrive con la controparte un accordo di garanzia. La concessione della garanzia di bilancio è subordinata all’entrata in vigore dell’accordo di garanzia.
6. Le controparti comunicano con cadenza annuale alla Commissione:
a)
una valutazione del rischio e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio, nonché gli inadempimenti attesi;
b)
informazioni sull’obbligazione finanziaria in essere dell’Unione derivante dalla garanzia di bilancio, ripartita per singola operazione e misurata conformemente alle norme contabili dell’Unione di cui all’ o agli IPSAS;
c)
il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
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