Art. 219

Attuazione delle garanzie di bilancio

In vigore dal 18 lug 2018
Attuazione delle garanzie di bilancio 1.   Le garanzie di bilancio sono irrevocabili, incondizionate e su richiesta per le tipologie di operazioni coperte. 2.   Le garanzie di bilancio sono attuate a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o, in casi eccezionali, a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a). 3.   La garanzia di bilancio copre soltanto le operazioni di finanziamento e investimento che soddisfano le condizioni stabilite all’, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d). 4.   Le controparti contribuiscono con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio. 5.   La Commissione sottoscrive con la controparte un accordo di garanzia. La concessione della garanzia di bilancio è subordinata all’entrata in vigore dell’accordo di garanzia. 6.   Le controparti comunicano con cadenza annuale alla Commissione: a) una valutazione del rischio e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio, nonché gli inadempimenti attesi; b) informazioni sull’obbligazione finanziaria in essere dell’Unione derivante dalla garanzia di bilancio, ripartita per singola operazione e misurata conformemente alle norme contabili dell’Unione di cui all’ o agli IPSAS; c) il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-219

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Attuazione delle garanzie di bilancio (Art. 219 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo