Art. 219 · Attuazione delle garanzie di bilancio

Art. 219

Attuazione delle garanzie di bilancio

In vigore dal 18 lug 2018
Attuazione delle garanzie di bilancio 1.   Le garanzie di bilancio sono irrevocabili, incondizionate e su richiesta per le tipologie di operazioni coperte. 2.   Le garanzie di bilancio sono attuate a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o, in casi eccezionali, a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a). 3.   La garanzia di bilancio copre soltanto le operazioni di finanziamento e investimento che soddisfano le condizioni stabilite all’, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d). 4.   Le controparti contribuiscono con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio. 5.   La Commissione sottoscrive con la controparte un accordo di garanzia. La concessione della garanzia di bilancio è subordinata all’entrata in vigore dell’accordo di garanzia. 6.   Le controparti comunicano con cadenza annuale alla Commissione: a) una valutazione del rischio e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio, nonché gli inadempimenti attesi; b) informazioni sull’obbligazione finanziaria in essere dell’Unione derivante dalla garanzia di bilancio, ripartita per singola operazione e misurata conformemente alle norme contabili dell’Unione di cui all’ o agli IPSAS; c) il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
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