Art. 80

Norme contabili

In vigore dal 18 lug 2018
Norme contabili 1.   Le norme contabili che devono essere applicate dalle istituzioni dell’Unione, dagli uffici europei e dalle agenzie e dagli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo si basano sui principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale. Tali norme sono adottate dal contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni dell’Unione, degli uffici europei e degli organismi dell’Unione. 2.   Il contabile può discostarsi dai principi di cui al paragrafo 1 se lo reputa necessario per fornire una rappresentazione fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri, dei proventi e dei flussi di cassa. Qualora una norma contabile si discosti sensibilmente da detti principi, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano. 3.   Le norme contabili di cui al paragrafo 1 stabiliscono la struttura e il contenuto degli stati finanziari, nonché i principi contabili su cui si basano i conti. 4.   Le relazioni sull’esecuzione del bilancio di cui all’ rispettano i principi di bilancio stabiliti dal presente regolamento. Esse forniscono un quadro dettagliato dell’esecuzione del bilancio e registrano tutte le operazioni in entrate e in spese previste al presente titolo, fornendone una rappresentazione fedele.
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Norme contabili (Art. 80 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo