Art. 81

Organizzazione contabile

In vigore dal 18 lug 2018
Organizzazione contabile 1.   Il contabile di ogni istituzione od organismo dell’Unione elabora e tiene aggiornata una documentazione che descrive l’organizzazione e le procedure contabili della propria istituzione o del proprio organismo dell’Unione. 2.   Le entrate e le spese sono registrate in un sistema informatico secondo la natura economica dell’operazione, in entrate o in spese correnti o in capitale.
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Organizzazione contabile (Art. 81 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo