Art. 83
Contabilità di bilancio
In vigore dal 18 lug 2018
Contabilità di bilancio
1. Per ogni suddivisione del bilancio la contabilità di bilancio registra quanto segue:
a)
per quanto riguarda le spese:
i)
gli stanziamenti autorizzati nel bilancio, compresi gli stanziamenti iscritti nei bilanci rettificativi, gli stanziamenti riportati, gli stanziamenti aperti a seguito della riscossione di entrate con destinazione specifica, gli stanziamenti risultanti da storni e la somma totale degli stanziamenti disponibili;
ii)
gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento dell’esercizio;
b)
per quanto riguarda le entrate:
i)
le previsioni iscritte nel bilancio, comprese le previsioni iscritte nei bilanci rettificativi, le entrate con destinazione specifica e l’importo totale delle entrate stimate;
ii)
i diritti accertati e le riscossioni dell’esercizio;
c)
gli impegni ancora da pagare e le entrate ancora da recuperare, riportati dagli esercizi precedenti.
Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento di cui al primo comma, lettera a), sono registrati e seguiti separatamente.
2. La contabilità di bilancio illustra separatamente quanto segue:
a)
l’impiego degli stanziamenti riportati e degli stanziamenti dell’esercizio;
b)
la liquidazione degli impegni che restano da liquidare.
Per quanto riguarda le entrate, i crediti ancora da riscuotere degli esercizi precedenti sono seguiti separatamente.
Storico versioni
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