Art. 83

Contabilità di bilancio

In vigore dal 18 lug 2018
Contabilità di bilancio 1.   Per ogni suddivisione del bilancio la contabilità di bilancio registra quanto segue: a) per quanto riguarda le spese: i) gli stanziamenti autorizzati nel bilancio, compresi gli stanziamenti iscritti nei bilanci rettificativi, gli stanziamenti riportati, gli stanziamenti aperti a seguito della riscossione di entrate con destinazione specifica, gli stanziamenti risultanti da storni e la somma totale degli stanziamenti disponibili; ii) gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento dell’esercizio; b) per quanto riguarda le entrate: i) le previsioni iscritte nel bilancio, comprese le previsioni iscritte nei bilanci rettificativi, le entrate con destinazione specifica e l’importo totale delle entrate stimate; ii) i diritti accertati e le riscossioni dell’esercizio; c) gli impegni ancora da pagare e le entrate ancora da recuperare, riportati dagli esercizi precedenti. Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento di cui al primo comma, lettera a), sono registrati e seguiti separatamente. 2.   La contabilità di bilancio illustra separatamente quanto segue: a) l’impiego degli stanziamenti riportati e degli stanziamenti dell’esercizio; b) la liquidazione degli impegni che restano da liquidare. Per quanto riguarda le entrate, i crediti ancora da riscuotere degli esercizi precedenti sono seguiti separatamente.
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Contabilità di bilancio (Art. 83 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo