Art. 84
Contabilità generale
In vigore dal 18 lug 2018
Contabilità generale
1. La contabilità generale riproduce in ordine cronologico, secondo il metodo della partita doppia, tutti gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni dell’Unione e delle agenzie e degli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo.
2. I saldi e i movimenti della contabilità generale sono iscritti nei libri contabili.
3. Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali essa fa riferimento.
4. Il sistema contabile permette di risalire con chiarezza a tutte le scritture contabili.
Storico versioni
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