Art. 84

Contabilità generale

In vigore dal 18 lug 2018
Contabilità generale 1.   La contabilità generale riproduce in ordine cronologico, secondo il metodo della partita doppia, tutti gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni dell’Unione e delle agenzie e degli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo. 2.   I saldi e i movimenti della contabilità generale sono iscritti nei libri contabili. 3.   Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali essa fa riferimento. 4.   Il sistema contabile permette di risalire con chiarezza a tutte le scritture contabili.
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Contabilità generale (Art. 84 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo