Art. 84 · Contabilità generale

Art. 84

Contabilità generale

In vigore dal 18 lug 2018
Contabilità generale 1.   La contabilità generale riproduce in ordine cronologico, secondo il metodo della partita doppia, tutti gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni dell’Unione e delle agenzie e degli organismi dell’Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo. 2.   I saldi e i movimenti della contabilità generale sono iscritti nei libri contabili. 3.   Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali essa fa riferimento. 4.   Il sistema contabile permette di risalire con chiarezza a tutte le scritture contabili.
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