Art. 85
Conti bancari
In vigore dal 18 lug 2018
Conti bancari
1. Per le esigenze della gestione della tesoreria, il contabile può aprire o fare aprire conti in nome della sua istituzione dell’Unione presso le istituzioni finanziarie o le banche centrali nazionali. Il contabile è altresì incaricato di chiudere tali conti o di assicurarsi che siano chiusi.
2. Le condizioni d’apertura, di esercizio e d’utilizzazione dei conti bancari prevedono, in funzione delle esigenze di controllo interno, per gli assegni, i bonifici e qualsiasi altra operazione bancaria, la firma di uno o più membri del personale provvisti delle deleghe necessarie. Le istruzioni manuali sono firmate da almeno due membri del personale provvisti delle deleghe necessarie o dal contabile.
3. Nell’ambito dell’attuazione di un programma o di un’azione, possono essere aperti conti fiduciari per conto della Commissione, al fine di consentirne la gestione da parte di un’entità di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), iii), v) o vi).
Tali conti sono aperti sotto la responsabilità dell’ordinatore incaricato dell’attuazione del programma o dell’azione d’intesa con il contabile della Commissione.
Tali conti sono gestiti sotto la responsabilità dell’ordinatore.
4. Il contabile della Commissione definisce le norme per l’apertura, la gestione e la chiusura dei conti fiduciari, nonché per il loro uso.
Storico versioni
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