Art. 86
Gestione della tesoreria
In vigore dal 18 lug 2018
Gestione della tesoreria
1. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è abilitato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.
2. Il contabile provvede affinché la propria istituzione dell’Unione disponga di fondi sufficienti per coprire il fabbisogno di tesoreria derivante dall’esecuzione del bilancio nell’ambito delle disposizioni del quadro normativo applicabile e stabilisce le procedure necessarie a garantire che nessuno dei conti aperti in conformità degli , paragrafo 1, e 89, paragrafo 3, abbia un saldo debitore.
3. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario, assegno o dalle casse di anticipi o, su espressa autorizzazione del contabile, mediante carta di debito, addebito diretto o altri mezzi di pagamento, conformemente alle regole stabilite dal contabile.
Prima di assumere un impegno nei confronti di terzi, l’ordinatore conferma l’identità del beneficiario, acquisisce i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario e li registra nello schedario comune tenuto dall’istituzione dell’Unione di cui è responsabile al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e la corretta esecuzione dei pagamenti.
Il contabile può effettuare pagamenti soltanto se i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario sono già stati registrati nello schedario comune tenuto dall’istituzione dell’Unione di cui il contabile è responsabile.
Gli ordinatori comunicano al contabile ogni variazione dei dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento loro trasmessi dal beneficiario e verificano la validità di tali dati prima di emettere qualsiasi ordine di pagamento.
Storico versioni
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