Art. 78
Nomina e cessazione dalle funzioni del contabile
In vigore dal 18 lug 2018
Nomina e cessazione dalle funzioni del contabile
1. Il contabile è nominato da ogni istituzione dell’Unione fra i funzionari soggetti allo statuto.
Il contabile è scelto dall’istituzione dell’Unione in base alla sua competenza specifica comprovata da titoli o da un’esperienza professionale equivalente.
2. Due o più istituzioni od organismi dell’Unione possono nominare lo stesso contabile.
In tal caso essi adottano le disposizioni necessarie al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi.
3. In caso di cessazione dalle funzioni del contabile, si elabora senza indugio la situazione contabile generale.
4. Il contabile che cessa dalle sue funzioni oppure, in caso di sua impossibilità, un funzionario del suo servizio trasmette al nuovo contabile la situazione contabile generale, corredata di una relazione di passaggio delle consegne.
Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve.
Nella relazione di passaggio delle consegne figurano il risultato della situazione contabile generale e le eventuali riserve formulate.
Storico versioni
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