Art. 218
Norme in materia di garanzie di bilancio
In vigore dal 18 lug 2018
Norme in materia di garanzie di bilancio
1. L’atto di base definisce:
a)
l’importo della garanzia di bilancio che non può mai essere superato, fatto salvo l’, paragrafo 2;
b)
le tipologie di operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
2. I contributi degli Stati membri alle garanzie di bilancio ai sensi dell’, paragrafo 2, possono essere forniti sotto forma di garanzie o in contanti.
I contributi di terzi alle garanzie di bilancio ai sensi dell’, paragrafo 2, possono essere forniti in contanti.
La garanzia di bilancio è accresciuta dai contributi di cui al primo e secondo comma. I pagamenti relativi all’attivazione delle garanzie sono effettuati, ove necessario, dagli Stati membri o da terzi contributori su base pari passu. La Commissione firma con i contributori un accordo contenente, in particolare, le disposizioni relative alle condizioni di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-218