Art. 218

Norme in materia di garanzie di bilancio

In vigore dal 18 lug 2018
Norme in materia di garanzie di bilancio 1.   L’atto di base definisce: a) l’importo della garanzia di bilancio che non può mai essere superato, fatto salvo l’, paragrafo 2; b) le tipologie di operazioni coperte dalla garanzia di bilancio. 2.   I contributi degli Stati membri alle garanzie di bilancio ai sensi dell’, paragrafo 2, possono essere forniti sotto forma di garanzie o in contanti. I contributi di terzi alle garanzie di bilancio ai sensi dell’, paragrafo 2, possono essere forniti in contanti. La garanzia di bilancio è accresciuta dai contributi di cui al primo e secondo comma. I pagamenti relativi all’attivazione delle garanzie sono effettuati, ove necessario, dagli Stati membri o da terzi contributori su base pari passu. La Commissione firma con i contributori un accordo contenente, in particolare, le disposizioni relative alle condizioni di pagamento.
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Norme in materia di garanzie di bilancio (Art. 218 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo