Art. 218 · Norme in materia di garanzie di bilancio

Art. 218

Norme in materia di garanzie di bilancio

In vigore dal 18 lug 2018
Norme in materia di garanzie di bilancio 1.   L’atto di base definisce: a) l’importo della garanzia di bilancio che non può mai essere superato, fatto salvo l’, paragrafo 2; b) le tipologie di operazioni coperte dalla garanzia di bilancio. 2.   I contributi degli Stati membri alle garanzie di bilancio ai sensi dell’, paragrafo 2, possono essere forniti sotto forma di garanzie o in contanti. I contributi di terzi alle garanzie di bilancio ai sensi dell’, paragrafo 2, possono essere forniti in contanti. La garanzia di bilancio è accresciuta dai contributi di cui al primo e secondo comma. I pagamenti relativi all’attivazione delle garanzie sono effettuati, ove necessario, dagli Stati membri o da terzi contributori su base pari passu. La Commissione firma con i contributori un accordo contenente, in particolare, le disposizioni relative alle condizioni di pagamento.
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