Art. 216
Strumenti finanziari attuati direttamente dalla Commissione
In vigore dal 18 lug 2018
Strumenti finanziari attuati direttamente dalla Commissione
1. Gli strumenti finanziari possono essere attuati direttamente a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), con le seguenti modalità:
a)
un veicolo di investimento dedicato al quale la Commissione partecipa insieme ad altri investitori pubblici o privati al fine di incrementare l’effetto leva del contributo dell’Unione;
b)
prestiti, garanzie, partecipazioni e altri strumenti di condivisione dei rischi diversi dagli investimenti in veicoli di investimento dedicati, forniti direttamente ai destinatari finali o tramite intermediari finanziari.
2. I veicoli di investimento dedicati di cui al paragrafo 1, lettera a), sono istituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Nell’ambito delle azioni esterne, essi possono anche essere istituiti conformemente alla legislazione di un paese terzo. I gestori di tali veicoli sono tenuti, per legge o per contratto, ad agire con la diligenza di un gestore professionale e in buona fede.
3. I gestori di veicoli di investimento dedicati di cui al paragrafo 1, lettera a), e gli intermediari finanziari o i destinatari finali di strumenti finanziari sono selezionati tenendo conto della natura dello strumento finanziario che deve essere attuato, dell’esperienza e della capacità finanziaria e operativa delle entità interessate, nonché della sostenibilità economica dei progetti dei destinatari finali. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti d’interessi.
Storico versioni
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