Art. 217

Trattamento dei contributi provenienti da fondi eseguiti in regime di gestione concorrente

In vigore dal 18 lug 2018
Trattamento dei contributi provenienti da fondi eseguiti in regime di gestione concorrente 1.   È tenuta una contabilità separata per i contributi agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione provenienti da fondi eseguiti in regime di gestione concorrente. 2.   I contributi provenienti dai fondi eseguiti in regime di gestione concorrente sono iscritti in una contabilità separata e utilizzati conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi per azioni e destinatari finali compatibili con il programma o i programmi da cui provengono i contributi. 3.   Ai contributi dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione si applica la normativa settoriale. Fermo quanto disposto dal precedente periodo, le autorità di gestione possono basarsi su una valutazione ex ante preesistente, svolta a norma dell’, paragrafo 2, primo e secondo comma, lettera h), per decidere di contribuire a uno strumento finanziario esistente.
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Trattamento dei contributi provenienti da fondi eseguiti in regime di gestione concorrente (Art. 217 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo