Art. 222
Principi
In vigore dal 18 lug 2018
Principi
1. I contributi sono utilizzati per il rimborso solo della percentuale di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti, come specificato all’, paragrafo 5, e all’ di tale regolamento.
2. I contributi possono essere utilizzati per rimborsare spese connesse a contratti conclusi da partiti politici europei, a condizione che all’atto dell’aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti d’interessi.
3. I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo. I contributi non sono utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. Ai fini del presente paragrafo non sono considerate terzi le entità associate ai partiti politici europei, ove tali entità facciano parte dell’organizzazione amministrativa dei partiti politici europei medesimi, come previsto nello statuto di questi ultimi. I contributi non sono utilizzati per gli scopi esclusi dall’ del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
4. I contributi sono subordinati al rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
5. I contributi sono concessi dal Parlamento europeo su base annuale e sono pubblicati a norma dell’, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento e dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
6. I partiti politici europei che ricevono un contributo non ricevono, direttamente o indirettamente, altri fondi provenienti dal bilancio. In particolare, sono vietate le donazioni attinte dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo. In nessun caso il bilancio finanzia due volte la medesima spesa.
I contributi non pregiudicano la facoltà dei partiti politici europei di costituire riserve con importi derivanti da risorse proprie in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
7. Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, una fondazione politica europea, quale definita all’, punto 4), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, realizza un’eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all’esercizio successivo la parte di tale eccedenza corrispondente al massimo al 25 % delle entrate totali di quell’esercizio, a condizione che tale parte sia usata entro il primo trimestre di detto esercizio successivo.
Storico versioni
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