Art. 32
Storni oggetto di disposizioni particolari
In vigore dal 18 lug 2018
Storni oggetto di disposizioni particolari
1. Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.
2. Gli storni destinati a consentire l’impiego della riserva per gli aiuti d’urgenza sono decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.
Ai fini del presente paragrafo si applica la procedura di cui all’, paragrafi 3 e 4. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano la proposta della Commissione e se non si può raggiungere una posizione comune sull’impiego della riserva per gli aiuti d’urgenza, essi si astengono dal deliberare sul tale proposta.
Le proposte di storno dalla riserva per gli aiuti d’urgenza sono corredate di documenti giustificativi adeguati e dettagliati che presentino:
a)
le informazioni più recenti disponibili sull’esecuzione degli stanziamenti e sulle previsioni del fabbisogno sino a fine esercizio per la linea di bilancio alla quale lo storno è destinato;
b)
l’esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.
Storico versioni
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