Art. 34

Valutazioni

In vigore dal 18 lug 2018
Valutazioni 1.   I programmi e le attività che comportano spese importanti sono oggetto di una valutazione ex ante e di una valutazione retrospettiva, che sono proporzionate agli obiettivi e alla spesa. 2.   Le valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività si fondano su dati concreti sulla performance dei programmi o delle attività collegati e identificano e analizzano i problemi da affrontare, il valore aggiunto dell’intervento dell’Unione, gli obiettivi, gli effetti attesi delle diverse opzioni, nonché le modalità di vigilanza e valutazione. Per i programmi o le attività principali, che si prevede abbiano un impatto economico, ambientale o sociale significativo, la valutazione ex ante può assumere la forma di una valutazione d’impatto che, in aggiunta ai requisiti di cui al primo comma, analizza le diverse opzioni relative ai metodi di esecuzione. 3.   Le valutazioni retrospettive analizzano la performance del programma o dell’attività, anche per quanto riguarda aspetti quali l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell’UE. Le valutazioni retrospettive sono basate sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti per l’azione interessata. Esse sono effettuate almeno una volta nella durata di ogni quadro finanziario pluriennale e, se possibile, in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante o nelle valutazioni d’impatto che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.
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