Art. 33
Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia
In vigore dal 18 lug 2018
Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia
1. Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità del principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti nel rispetto dei seguenti principi:
a)
il principio dell’economia, in base al quale le risorse impiegate dall’istituzione dell’Unione interessata nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore;
b)
il principio dell’efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
c)
il principio dell’efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese.
2. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l’esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo:
a)
gli obiettivi dei programmi e delle attività sono stabiliti ex ante;
b)
i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;
c)
i progressi compiuti verso il conseguimento di obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’, paragrafo 3, primo comma, lettera h), e all’, paragrafo 1, lettera e).
3. Sono stabiliti, laddove appropriato, obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati, credibili, facili e solidi.
Storico versioni
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