Art. 33

Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia

In vigore dal 18 lug 2018
Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia 1.   Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità del principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti nel rispetto dei seguenti principi: a) il principio dell’economia, in base al quale le risorse impiegate dall’istituzione dell’Unione interessata nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore; b) il principio dell’efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi; c) il principio dell’efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese. 2.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l’esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo: a) gli obiettivi dei programmi e delle attività sono stabiliti ex ante; b) i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance; c) i progressi compiuti verso il conseguimento di obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’, paragrafo 3, primo comma, lettera h), e all’, paragrafo 1, lettera e). 3.   Sono stabiliti, laddove appropriato, obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati, credibili, facili e solidi.
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Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia (Art. 33 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo