Art. 35
Scheda finanziaria obbligatoria
In vigore dal 18 lug 2018
Scheda finanziaria obbligatoria
1. Le proposte o iniziative presentate all’autorità legislativa dalla Commissione, dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») o da uno Stato membro, che possano avere un’incidenza sul bilancio, compresa un’incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria che illustra le stime in termini di i stanziamenti di pagamento e di impegno, di una valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, nonché della valutazione ex ante o della valutazione d’impatto di cui all’.
Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all’autorità legislativa che possano avere un’incidenza rilevante sul bilancio, compresa un’incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall’istituzione dell’Unione che propone la modifica.
La scheda finanziaria contiene gli elementi finanziari ed economici necessari alla valutazione da parte dell’autorità legislativa della necessità di un intervento dell’Unione. Essa fornisce informazioni utili sulla coerenza e sull’eventuale sinergia con altre attività dell’Unione.
Quando si tratta di azioni pluriennali, la scheda finanziaria comporta lo scadenzario prevedibile dei fabbisogni annuali di stanziamenti di impegno e di pagamento e di personale, compreso il personale esterno, e una valutazione della loro incidenza sul piano finanziario a medio e, se possibile, a lungo termine.
2. Nel corso della procedura di bilancio la Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie per un raffronto tra l’evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nella scheda finanziaria in funzione dello stato di avanzamento dei lavori sulla proposta o sull’iniziativa presentata all’autorità legislativa.
3. Al fine di ridurre i rischi di frode, irregolarità e mancato conseguimento degli obiettivi, la scheda finanziaria riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una stima dei costi e dei benefici dei controlli che tale sistema comporta e una valutazione del livello di rischio di errore previsto, nonché informazioni sulle misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste nei confronti delle frodi.
Tale valutazione tiene conto della probabile portata e tipologia degli errori, nonché delle particolari condizioni del settore interessato e delle norme a esso applicabili.
4. All’atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione stima i costi e i benefici dei sistemi di controllo, nonché il livello di rischio di errore atteso di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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