Art. 247

Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità

In vigore dal 18 lug 2018
Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità 1.   Entro il 31 luglio dell’esercizio successivo la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, che comprende: a) i conti consolidati definitivi di cui all’; b) la relazione annuale sulla gestione e il rendimento, che prevede una sintesi chiara e concisa delle realizzazioni in termini di controllo interno e gestione finanziaria di cui alle relazioni annuali di attività di ciascun ordinatore delegato e che comprende informazioni sulle disposizioni essenziali in materia di governance in seno alla Commissione, nonché: i) una stima del livello di errore nelle spese dell’Unione sulla base di una metodologia coerente e una stima delle rettifiche future; ii) informazioni sulle azioni preventive e correttive concernenti il bilancio, che presentano l’incidenza finanziaria delle misure adottate per tutelare il bilancio dalle spese che violano il diritto applicabile; iii) informazioni sull’attuazione della strategia antifrode della Commissione; c) una previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita nei successivi cinque anni, basata sui quadri finanziari pluriennali applicabili e sulla decisione 2014/335/UE, Euratom; d) la relazione annuale sugli audit interni di cui all’, paragrafo 4; e) la valutazione delle finanze dell’Unione basata sui risultati conseguiti di cui all’articolo 318 TFUE, in cui sono valutati, in particolare, i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici in considerazione degli indicatori di performance di cui all’ del presente regolamento; f) la relazione sul seguito dato al discarico di cui all’, paragrafo 3. 2.   La relazione integrata in materia finanziaria e di responsabilità di cui al paragrafo 1 presenta ciascuna relazione separatamente e in maniera chiaramente identificabile. Le singole relazioni sono messe a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il 30 giugno, a esclusione dei conti consolidati definitivi.
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Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità (Art. 247 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo