Art. 247
Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità
In vigore dal 18 lug 2018
Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità
1. Entro il 31 luglio dell’esercizio successivo la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, che comprende:
a)
i conti consolidati definitivi di cui all’;
b)
la relazione annuale sulla gestione e il rendimento, che prevede una sintesi chiara e concisa delle realizzazioni in termini di controllo interno e gestione finanziaria di cui alle relazioni annuali di attività di ciascun ordinatore delegato e che comprende informazioni sulle disposizioni essenziali in materia di governance in seno alla Commissione, nonché:
i)
una stima del livello di errore nelle spese dell’Unione sulla base di una metodologia coerente e una stima delle rettifiche future;
ii)
informazioni sulle azioni preventive e correttive concernenti il bilancio, che presentano l’incidenza finanziaria delle misure adottate per tutelare il bilancio dalle spese che violano il diritto applicabile;
iii)
informazioni sull’attuazione della strategia antifrode della Commissione;
c)
una previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita nei successivi cinque anni, basata sui quadri finanziari pluriennali applicabili e sulla decisione 2014/335/UE, Euratom;
d)
la relazione annuale sugli audit interni di cui all’, paragrafo 4;
e)
la valutazione delle finanze dell’Unione basata sui risultati conseguiti di cui all’articolo 318 TFUE, in cui sono valutati, in particolare, i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici in considerazione degli indicatori di performance di cui all’ del presente regolamento;
f)
la relazione sul seguito dato al discarico di cui all’, paragrafo 3.
2. La relazione integrata in materia finanziaria e di responsabilità di cui al paragrafo 1 presenta ciascuna relazione separatamente e in maniera chiaramente identificabile. Le singole relazioni sono messe a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il 30 giugno, a esclusione dei conti consolidati definitivi.
Storico versioni
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