Art. 31
Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni dell’Unione
In vigore dal 18 lug 2018
Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni dell’Unione
1. Ogni istituzione dell’Unione presenta le sue proposte di storno contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La Commissione può proporre gli storni di stanziamenti di pagamento a favore dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente, tranne che per il FEAGA, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell’esercizio successivo. Gli storni di stanziamenti di pagamento possono essere effettuati a partire da qualsiasi voce del bilancio. In tali casi, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane.
Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano, o approvano solo parzialmente, gli storni, la parte corrispondente delle spese di cui all’, paragrafo 5, lettera b), è imputata agli stanziamenti di pagamento dell’esercizio successivo.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni di stanziamenti conformemente ai paragrafi da 4 a 8.
4. Salvo in casi urgenti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest’ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di storno entro sei settimane dalla sua ricezione da parte delle due istituzioni. In circostanze urgenti il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro tre settimane dalla ricezione della proposta.
5. Quando intende procedere a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del presente articolo, la Commissione presenta le proposte di storni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell’esercizio successivo. In tali casi il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane.
6. Una proposta di storno è approvata o considerata approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti:
a)
il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;
b)
il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l’altra istituzione si astiene dal deliberare;
c)
né il Parlamento europeo né il Consiglio adotta una decisione per modificare o respingere la proposta di storno.
7. Salvo richiesta contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane nei casi seguenti:
a)
lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea di bilancio da cui è effettuato e non supera i 5 000 000 EUR;
b)
lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 000 000 EUR.
8. Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato l’importo dello storno, mentre l’altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato l’importo dello storno, si considera approvato il minore dei due importi, a meno che l’istituzione dell’Unione interessata non ritiri la sua proposta di storno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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