Art. 31

Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni dell’Unione

In vigore dal 18 lug 2018
Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni dell’Unione 1.   Ogni istituzione dell’Unione presenta le sue proposte di storno contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   La Commissione può proporre gli storni di stanziamenti di pagamento a favore dei fondi eseguiti in regime di gestione concorrente, tranne che per il FEAGA, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell’esercizio successivo. Gli storni di stanziamenti di pagamento possono essere effettuati a partire da qualsiasi voce del bilancio. In tali casi, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano, o approvano solo parzialmente, gli storni, la parte corrispondente delle spese di cui all’, paragrafo 5, lettera b), è imputata agli stanziamenti di pagamento dell’esercizio successivo. 3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni di stanziamenti conformemente ai paragrafi da 4 a 8. 4.   Salvo in casi urgenti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest’ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di storno entro sei settimane dalla sua ricezione da parte delle due istituzioni. In circostanze urgenti il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro tre settimane dalla ricezione della proposta. 5.   Quando intende procedere a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del presente articolo, la Commissione presenta le proposte di storni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell’esercizio successivo. In tali casi il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane. 6.   Una proposta di storno è approvata o considerata approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti: a) il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta; b) il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l’altra istituzione si astiene dal deliberare; c) né il Parlamento europeo né il Consiglio adotta una decisione per modificare o respingere la proposta di storno. 7.   Salvo richiesta contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane nei casi seguenti: a) lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea di bilancio da cui è effettuato e non supera i 5 000 000 EUR; b) lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 000 000 EUR. 8.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato l’importo dello storno, mentre l’altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato l’importo dello storno, si considera approvato il minore dei due importi, a meno che l’istituzione dell’Unione interessata non ritiri la sua proposta di storno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo