Art. 213

Tasso di copertura effettivo

In vigore dal 18 lug 2018
Tasso di copertura effettivo 1.   La copertura delle garanzie di bilancio e dell’assistenza finanziaria ai paesi terzi nel fondo comune di copertura è basata su un tasso di copertura effettivo. Tale tasso fornisce un livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell’Unione equivalente a quello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente. 2.   Il tasso di copertura effettivo applicabile è una percentuale di ciascun tasso di copertura iniziale determinato in conformità dell’, paragrafo 2, secondo comma. Si applica soltanto all’importo delle risorse del fondo comune di copertura previste per il pagamento dell’attivazione delle garanzie nell’arco di un anno. Fornisce il rapporto, sotto forma di percentuale, tra l’importo di denaro contante ed equivalenti di liquidità nel fondo comune di copertura richiesto per onorare l’attivazione di garanzie e l’importo totale di denaro contante ed equivalenti di liquidità che sarebbe necessario in ciascun fondo di garanzia per onorare l’attivazione della garanzia se le risorse fossero depositate e gestite separatamente, dove entrambi gli importi rappresentano un rischio di liquidità equivalente. Tale rapporto non scende al di sotto del 95 %. Il calcolo del tasso di copertura effettivo tiene conto dei seguenti elementi: a) la previsione dei flussi in entrata e in uscita nel fondo comune di copertura, tenendo conto della fase iniziale di costituzione della copertura totale in conformità dell’, paragrafo 2, secondo comma; b) la correlazione del rischio tra le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria a paesi terzi; c) le condizioni di mercato. Entro il 1o luglio 2020 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento con le condizioni dettagliate per il calcolo del tasso di copertura effettivo, ivi compresa una metodologia per tale calcolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il rapporto minimo di cui al primo comma del presente paragrafo alla luce dell’esperienza acquisita in relazione al funzionamento del fondo comune di copertura, mantenendo un approccio prudente in linea con il principio di sana gestione finanziaria. Il rapporto minimo non è fissato a un livello inferiore all’85 %. 3.   Il tasso di copertura effettivo è calcolato ogni anno dal gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura e costituisce il riferimento per il calcolo, da parte della Commissione, dei contributi provenienti dal bilancio ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera a), e, successivamente, del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo. 4.   In seguito al calcolo del tasso di copertura annuo effettivo in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nell’ambito della procedura di bilancio sono effettuate e presentate nel documento di lavoro di cui all’, paragrafo 5, lettera h), le seguenti operazioni: a) ogni eccedenza degli accantonamenti relativi a una garanzia di bilancio o all’assistenza finanziaria a un paese terzo è restituita al bilancio; b) ogni ricostituzione del fondo avviene in frazioni annue nell’arco di un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l’, paragrafo 6. 5.   Previa consultazione del contabile, la Commissione stabilisce gli orientamenti applicabili alla gestione delle risorse nel fondo comune di copertura in conformità di adeguate norme prudenziali ed escludendo le operazioni su derivati a fini speculativi. Tali orientamenti sono acclusi all’accordo con il gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura. L’adeguatezza degli orientamenti è sottoposta a una valutazione indipendente ogni tre anni e comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Tasso di copertura effettivo (Art. 213 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo