Art. 24
Entrate con destinazione specifica derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell’Unione
In vigore dal 18 lug 2018
Entrate con destinazione specifica derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell’Unione
1. La struttura per la registrazione in bilancio delle entrate derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell’Unione comporta quanto segue:
a)
nello stato delle entrate, è inserita una linea di bilancio con la menzione «per memoria», in cui è registrato l’importo globale, per l’esercizio, di ciascun contributo dello Stato EFTA;
b)
nello stato delle spese, un allegato, che è parte integrante del bilancio, elenca tutte le linee di bilancio relative alle attività dell’Unione alle quali partecipano gli Stati EFTA e comprende informazioni sull’importo previsto della partecipazione di ciascuno Stato EFTA.
2. A norma dell’ dell’accordo SEE, gli importi relativi alla partecipazione annuale degli Stati EFTA, quali confermati alla Commissione dal comitato misto dello Spazio economico europeo a norma dell’, paragrafo 5, del protocollo n. 32 allegato all’accordo SEE, danno luogo all’apertura integrale, dall’inizio dell’esercizio, dei corrispondenti stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento.
3. L’impiego delle entrate provenienti dal contributo finanziario di Stati EFTA è sottoposto a un controllo separato.
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