Art. 126

Riconoscimento reciproco delle valutazioni

In vigore dal 18 lug 2018
Riconoscimento reciproco delle valutazioni La Commissione può fare affidamento, parzialmente o integralmente, sulle valutazioni effettuate dai propri servizi o da altre entità, compresi i donatori, nella misura in cui tali valutazioni siano state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo applicabile di esecuzione. A tal fine, la Commissione promuove il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori prassi internazionali.
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Riconoscimento reciproco delle valutazioni (Art. 126 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo