Art. 151

Chiarimento e correzione del fascicolo di partecipazione

In vigore dal 18 lug 2018
Chiarimento e correzione del fascicolo di partecipazione L’ordinatore responsabile può correggere gli evidenti errori materiali presenti nel fascicolo di partecipazione dopo che il partecipante ha confermato la correzione proposta. Qualora il partecipante ometta di presentare prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l’ordinatore responsabile chiede, salvo in casi debitamente motivati, al partecipante di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi. Tali informazioni, chiarimenti o conferme non modificano in modo sostanziale il fascicolo di partecipazione.
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Chiarimento e correzione del fascicolo di partecipazione (Art. 151 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo