Art. 149

Presentazione del fascicolo di partecipazione

In vigore dal 18 lug 2018
Presentazione del fascicolo di partecipazione 1.   Le modalità di presentazione del fascicolo di partecipazione sono stabilite dall’ordinatore responsabile, che può scegliere una modalità di presentazione esclusiva. I mezzi di comunicazione prescelti sono tali da garantire una reale concorrenza e il rispetto delle seguenti condizioni: a) che ogni offerta o domanda contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione; b) che sia garantita l’integrità dei dati; c) che sia garantita la riservatezza del fascicolo di partecipazione; d) che sia garantita la protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001. 2.   La Commissione garantisce con mezzi appropriati e conformemente all’, paragrafo 1, che i partecipanti possano presentare il fascicolo di partecipazione e qualsiasi documento giustificativo in formato elettronico. Qualsiasi sistema di comunicazione elettronica usato a sostegno di comunicazioni e scambi di informazioni ha carattere non discriminatorio, è comunemente disponibile, è compatibile con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso e non limita l’accesso dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell’applicazione del presente paragrafo. 3.   I dispositivi di ricezione elettronica del fascicolo di partecipazione garantiscono, mediante mezzi tecnici e opportune procedure, che: a) il partecipante possa essere autenticato con certezza; b) l’ora e la data esatte della ricezione del fascicolo di partecipazione possano essere stabilite con precisione; c) soltanto le persone autorizzate abbiano accesso ai dati trasmessi e possano fissare o modificare le date di apertura del fascicolo di partecipazione; d) nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione o di attribuzione soltanto le persone autorizzate abbiano accesso alla totalità dei dati trasmessi e possano consentirne l’accesso secondo quanto previsto dalla procedura; e) sia ragionevolmente garantito che qualsiasi tentativo di violare una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) possa essere rilevato. Il primo comma non si applica ai contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’, paragrafo 1. 4.   Quando l’ordinatore responsabile autorizza la presentazione per via elettronica del fascicolo di partecipazione, i documenti elettronici inviati tramite tali sistemi sono considerati essere gli originali. 5.   Quando la presentazione avviene per lettera, i partecipanti possono scegliere di presentare il fascicolo di partecipazione: a) per via postale oppure tramite corriere, nei quali casi fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di deposito; b) mediante consegna presso gli uffici dell’ordinatore responsabile direttamente da parte del partecipante o tramite un suo mandatario, nel qual caso la prova è costituita dalla ricevuta di consegna. 6.   Presentando il fascicolo di partecipazione, i partecipanti accettano di ricevere la comunicazione dell’esito della procedura per via elettronica. 7.   I paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano alla selezione delle persone o entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c).
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Presentazione del fascicolo di partecipazione (Art. 149 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo