Art. 147
Amministrazione elettronica («e-Government»)
In vigore dal 18 lug 2018
Amministrazione elettronica («e-Government»)
1. Le istituzioni dell’Unione, le agenzie esecutive e gli organismi dell’Unione di cui agli istituiscono e applicano norme uniformi per lo scambio elettronico di informazioni con i partecipanti. In particolare, elaborano e applicano quanto più possibile soluzioni per la presentazione, l’archiviazione e il trattamento dei dati presentati nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione e a tal fine realizzano un unico «spazio di interscambio dei dati elettronici» per i partecipanti. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti al riguardo.
2. In regime di gestione concorrente tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono effettuati secondo le modalità indicate nella normativa settoriale. Tale normativa garantisce l’interoperabilità dei dati raccolti o ricevuti e trasmessi nell’ambito della gestione del bilancio.
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